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Ordinanza — n. 13691/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13691/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13691/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a MARIGLIANO il 10/05/1958 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 'NNNN. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Esposito Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13691/2025 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Esposito Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di rigore verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO PASQUALE nato a MARIGLIANO il 10/05/1958 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; 'NNNN. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Esposito Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce il difetto di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/