Ordinanza — n. 13684/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORECI SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 17/07/1967 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 40157-2024 MORECI SALVATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13684/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 40157-2024 MORECI SALVATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORECI SALVATORE nato a TERMINI IMERESE il 17/07/1967 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; n. 40157-2024 MORECI SALVATORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso; ritenuto che il ricorso è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che, in ordine all'affermazione di responsabilità, ha valorizzato le modalità della condotta particolarmente aggressiva e violenta del ricorrente attuata mediante una fuga pericolosa e repentina nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e finalizzata ad impedire ai pubblici ufficiali di procedere al controllo dell'autovettura (si vedano pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03