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Ordinanza — n. 13680/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13680/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di MODENAeitto-a-vv+so—~rti; C.7011 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 40093/24 - DABAKI Boubaker - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13680/2025 — snpen · Corte di Cassazione: pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali procedura semplificata ritiro dell'istanza giudiziaria diritto di ottenere una decisione abbandono del procedimento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DABAKI BOUBAKER nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di MODENAeitto-a-vv+so—~rti; C.7011 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; RG 40093/24 - DABAKI Boubaker - de plano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, che censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.; considerato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il