Ordinanza — n. 13670/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBADRAWY MAZEN GAMEL SOBHY ALY nato il 07/12/1998 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ;. visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Elbadrawy Mazen Gamel Sobhy Aly OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'eccessività della pena è inammissibile in quanto non oggetto di censura in sede di gravame, ove, oltre all'insussistenza del reato, era stata contestata la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13670/2025 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Elbadrawy Mazen Gamel Sobhy Aly OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'eccessività della pena è inammissibile in quanto non oggetto di censura in sede di gravame, ove, oltre all'insussistenza del reato, era stata contestata la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELBADRAWY MAZEN GAMEL SOBHY ALY nato il 07/12/1998 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; ;. visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Elbadrawy Mazen Gamel Sobhy Aly OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'eccessività della pena è inammissibile in quanto non oggetto di censura in sede di gravame, ove, oltre all'insussistenza del reato, era stata contestata la ritenuta recidiva ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/20