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Ordinanza — n. 13669/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13669/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13669/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO ANTONIO nato a AGRIGENTO il 29/12/1988 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pisciotto Antonio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di accusare falsamente per un grave reato la persona offesa proprio la successiva smentita di quanto oggetto di precedente denuncia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13669/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO ANTONIO nato a AGRIGENTO il 29/12/1988 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pisciotto Antonio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di accusare falsamente per un grave reato la persona offesa proprio la successiva smentita di quanto oggetto di precedente denuncia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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accuse di abuso nozione di molestie verosimiglianza della persecuzione denuncia mendace postumi psichici revoca dell'annullamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCIOTTO ANTONIO nato a AGRIGENTO il 29/12/1988 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Pisciotto Antonio OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'insussistenza del dolo di calunnia è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponga per una piena consapevolezza di accusare falsamente per un grave reato la persona offesa proprio la successiva smentita di quanto oggetto di precedente denuncia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/