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Ordinanza — n. 13667/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13667/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13667/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO NIKOLAS nato a PALERMO il 21/03/1995 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nikolas Lo Iacono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, di contenuto confutativo e meramente riproduttiv0 di profili di censura, relativi alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda il puto 4.1.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 13667/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 54 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda il puto 4.1.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ristrettezza finanziaria pena pecuniaria sospesa stato di bisogno sanzione sproporzionata motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO IACONO NIKOLAS nato a PALERMO il 21/03/1995 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nikolas Lo Iacono avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, di contenuto confutativo e meramente riproduttiv0 di profili di censura, relativi alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda il puto 4.1.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Consi re Il Pre