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Ordinanza — n. 13665/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13665/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13665/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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. seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALLAOUI MOHAMMED nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ben Allaouild Mohammed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 13665/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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censura costituzionale ricusazione del pubblico ministero attenuazione libera della pena punibilità assenza di persecuzione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
i) il primo motivo è generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

. seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALLAOUI MOHAMMED nato il 26/10/1979 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ben Allaouild Mohammed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché:

i) il primo motivo è generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 6); ii) il secondo motivo è meramente confutativo e generico, avendo la Corte argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, in merito alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, in ragione della negativa personalità del ricorrente e dei suoi precedenti penali, dovendosi, al riguardo, ribadire che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché le stesse possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i