Ordinanza — n. 13661/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHEMAIED SAMIR BEN TAIEB nato il 05/11/1966 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Samir Ben Taieb Dhemaied avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, di contenuto meramente confutativo e reiterativi delle medesime censure, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13661/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e alla recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHEMAIED SAMIR BEN TAIEB nato il 05/11/1966 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Samir Ben Taieb Dhemaied avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, di contenuto meramente confutativo e reiterativi delle medesime censure, in merito al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e alla recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202