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Ordinanza — n. 13659/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13659/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13659/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIZZA ADIL nato il 15/04/1981 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adil Brizzkavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e meramente riproduttivo di profili di censura sul giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13659/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n. 186 del 2000).

Parole chiave

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motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale procedure di ricorso allegazioni insufficientemente motivate censura dell'apprezzamento delle prove spese per le indagini
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIZZA ADIL nato il 15/04/1981 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Adil Brizzkavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo volto a prefigurare una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e meramente riproduttivo di profili di censura sul giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Consi ore Il Pres