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Ordinanza — n. 13655/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13655/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13655/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE nato a ASTI il 22/07/1972 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Agusta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'art. 545-bis cod. proc. pen., in ragione della impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto delle prescrizioni imposte con le pene sostitutive (art. 58 legge n. 689 del 1981); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 545-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13655/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 545-bis cod. proc. pen., in ragione della impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto delle prescrizioni imposte con le pene sostitutive (art. 58 legge n. 689 del 1981); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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misura sostitutiva della detenzione esecuzione della pena detentiva sostitutiva assistenza riabilitativa atto sessuale con un detenuto adeguamento della pena capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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art. 545-bis cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGUSTA SALVATORE nato a ASTI il 22/07/1972 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Agusta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, risultando dalla sentenza impugnata che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto insussistenti i presupposti per applicare l'art. 545-bis cod. proc. pen., in ragione della impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto delle prescrizioni imposte con le pene sostitutive (art. 58 legge n. 689 del 1981); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marz