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Ordinanza — n. 13653/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13653/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13653/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSIO MASSIMO nato a CANALE il 18/11/1974 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Artusio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, con argomenti saldamente ancorati alle risultanze istruttorie, hanno confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (si veda il punto 1 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen; Ordinanza — n. 13653/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 336 cod. pen. (si veda il punto 1 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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prove inattendibili rinuncia al dibattimento orale mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove facoltà di astenersi dal testimoniare sufficienza della testimonianza

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSIO MASSIMO nato a CANALE il 18/11/1974 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Artusio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, con argomenti saldamente ancorati alle risultanze istruttorie, hanno confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. (si veda il punto 1 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Con re