Ordinanza — n. 13652/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAowedment omettere le generalità e ORDINANZA gli altri dati identificativi e norma deil'art. 52 dic.136/03 in quanto: O disposto d'ufficio sul ricorso proposto da: Oli richiesta di parte LUPO MICHELE nato a CORATO il 02/02/1985 lempoetodage legge avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Lupo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e di contenuto meramente confutativo, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, adeguatamente argomentato sia sull'attendibilità della persona offesa - sottolineandone le caratteristiche di coerenza, nonostante il tentativo di ridimensionare le vessazioni subite e la rimessione della querela, ed i riscontri esterni emersi dal verbale della polizia giudiziaria - che sulla inattendibilità della teste De Bonis - in ragione dell'assenza di conoscenza diretta dei fatti e dell'astio dimostrato verso la persona offesa - e sulle ragioni per cui non ha ritenuto di procedere all'ascolto in aula del messaggio audio che la donna assumeva essere stato inviato dalla persona offesa (si vedano le pagine 10 e 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13652/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 52 dic.136/03 in quanto: O disposto d'ufficio sul ricorso proposto da: Oli richiesta di parte LUPO MICHELE nato a CORATO il 02/02/1985 lempoetodage legge avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Lupo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e di contenuto meramente confutativo, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, adeguatamente argomentato sia sull'attendibilità della persona offesa - sottolineandone le caratteristiche di coerenza, nonostante il tentativo di ridimensionare le vessazioni subite e la rimessione della querela, ed i riscontri esterni emersi dal verbale della polizia giudiziaria - che sulla inattendibilità della teste De Bonis - in ragione dell'assenza di conoscenza diretta dei fatti e dell'astio dimostrato verso la persona offesa - e sulle ragioni per cui non ha ritenuto di procedere all'ascolto in aula del messaggio audio che la donna assumeva essere stato inviato dalla persona offesa (si vedano le pagine 10 e 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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owedment omettere le generalità e ORDINANZA gli altri dati identificativi e norma deil'art. 52 dic.136/03 in quanto: O disposto d'ufficio sul ricorso proposto da: Oli richiesta di parte LUPO MICHELE nato a CORATO il 02/02/1985 lempoetodage legge avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Lupo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e di contenuto meramente confutativo, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, adeguatamente argomentato sia sull'attendibilità della persona offesa - sottolineandone le caratteristiche di coerenza, nonostante il tentativo di ridimensionare le vessazioni subite e la rimessione della querela, ed i riscontri esterni emersi dal verbale della polizia giudiziaria - che sulla inattendibilità della teste De Bonis - in ragione dell'assenza di conoscenza diretta dei fatti e dell'astio dimostrato verso la persona offesa - e sulle ragioni per cui non ha ritenuto di procedere all'ascolto in aula del messaggio audio che la donna assumeva essere stato inviato dalla persona offesa (si vedano le pagine 10 e 11); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 ensor