Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13645/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13645/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13645/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAHI YASSINE nato 11 17/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA-date-a-vv.ise-a-1-1-e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA 1,(Aii I Rilevato che Yassineeaki3 ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., chiedendo, in primo luogo, la restituzione nel termine per l'impugnazione in quanto il ricorrente è rimasto privo del difensore di fiducia ) sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall'albo nel periodo dal 25/9/2024 al 24/9/2026) e tale circostanze ha impedito di presentare ricorso per cassazione entro il termine ultimo del 30/9/2024; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile sia in quanto proposta tardivamente sia in relazione alla inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine rispetto alla quale il ricorrente, oltre a non allegare la data in cui è venuto a conoscenza dell'avvenuta sospensione dall'albo del difensore di fiducia (ciò ai fini della verifica del rispetto del termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 175 cod. proc. pen.), deduce un fatto che non può considerarsi quale caso fortuito o forza maggiore; ritenuto, infatti, che non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 368 cod. pen, art. 175 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13645/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli (Sez. 1, n. 21222 del 25/05/2006, Mari, Rv. 233865); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda tardiva di ricusazione omissione di soccorso omissione del difensore cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 368 cod. pen
art. 175 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAHI YASSINE nato 11 17/05/1994 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA-date-a-vv.ise-a-1-1-e-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA 1,(Aii I Rilevato che Yassineeaki3 ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., chiedendo, in primo luogo, la restituzione nel termine per l'impugnazione in quanto il ricorrente è rimasto privo del difensore di fiducia ) sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dall'albo nel periodo dal 25/9/2024 al 24/9/2026) e tale circostanze ha impedito di presentare ricorso per cassazione entro il termine ultimo del 30/9/2024; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile sia in quanto proposta tardivamente sia in relazione alla inammissibilità dell'istanza di restituzione nel termine rispetto alla quale il ricorrente, oltre a non allegare la data in cui è venuto a conoscenza dell'avvenuta sospensione dall'albo del difensore di fiducia (ciò ai fini della verifica del rispetto del termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 175 cod. proc. pen.), deduce un fatto che non può considerarsi quale caso fortuito o forza maggiore; ritenuto, infatti, che non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.

Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli (Sez. 1, n. 21222 del 25/05/2006, Mari, Rv. 233865); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Consigl