Ordinanza — n. 13641/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 21/03/1984 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Durante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, connotati da un mero dissenso rispetto ai punti della decisione oggetto di censura (configurabilità del reato, diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, e trattamento sanzionatorio) e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13641/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, e trattamento sanzionatorio) e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DURANTE GIUSEPPE nato a PALERMO il 21/03/1984 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Durante avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici, connotati da un mero dissenso rispetto ai punti della decisione oggetto di censura (configurabilità del reato, diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, e trattamento sanzionatorio) e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 sor