Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13640/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13640/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13640/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ANTONIO nato a PALERMO il 20/03/1994 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Barone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi generici, connotati da mere manifestazioni di dissenso rispetto ai punti della decisione oggetto di censura e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime doglianze, in merito alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla ritenuta recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1, 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13640/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. ed alla ritenuta recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1, 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di cassazione circostanze attenuanti motivazione inadeguata delle censure costituzionali guida recidiva in stato di ebbrezza allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE ANTONIO nato a PALERMO il 20/03/1994 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Barone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi generici, connotati da mere manifestazioni di dissenso rispetto ai punti della decisione oggetto di censura e, comunque, meramente riproduttivi delle medesime doglianze, in merito alla sussistenza della scriminante dello stato di necessità, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed alla ritenuta recidiva, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1, 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Consigliere nsore Il Pre d e te f