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Ordinanza — n. 13636/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13636/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13636/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO CRISTIAN nato a ERICE il 06/12/1994 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Cristian Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i seguenti punti della motivazione:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13636/2025 — snpen · Corte di Cassazione: su recidiva reiterata infraquinquennale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione evasione all'obbligo di contribuzione attenuazione della pena multe per sottrazione d'imposta pena pecuniaria non riscuotibile recupero dei costi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA VITO CRISTIAN nato a ERICE il 06/12/1994 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vito Cristian Messina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i seguenti punti della motivazione:

1. sulla configurabilità del reato;

3. su diniego delle circostanze attenuanti generiche;

4. su diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen.;

5. su recidiva reiterata infraquinquennale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21