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Ordinanza — n. 13628/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13628/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13628/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAFORA LUIGI nato a CROTONE il 11/10/1994 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Biafora avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore, Avv. Mario Sero; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura in merito all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, quanto al primo motivo, pagina 5 in cui, sulla base della ricostruzione dei fatti, non contestata dal ricorrente, e delle risultanze della perizia sulla sua imputabilità, si afferma chiaramente che l'imputato, una volta compreso che i militari avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza affinché si verificassero le sue condizioni di salute, si era volontariamente opposto all'atto dell'ufficio, esercitando violenza e minaccia; quanto al secondo motivo, si veda, invece, pagina 6 in cui la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha escluso l'arbitrarietà dell'atto compiuto dagli operanti i quali, rinvenendo l'imputato riverso a terra, si sono limitati a chiamare un'ambulanza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13628/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Mario Sero; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura in merito all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, quanto al primo motivo, pagina 5 in cui, sulla base della ricostruzione dei fatti, non contestata dal ricorrente, e delle risultanze della perizia sulla sua imputabilità, si afferma chiaramente che l'imputato, una volta compreso che i militari avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza affinché si verificassero le sue condizioni di salute, si era volontariamente opposto all'atto dell'ufficio, esercitando violenza e minaccia; quanto al secondo motivo, si veda, invece, pagina 6 in cui la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha escluso l'arbitrarietà dell'atto compiuto dagli operanti i quali, rinvenendo l'imputato riverso a terra, si sono limitati a chiamare un'ambulanza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

Parole chiave

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omissione di soccorso rifiuto del servizio militare disobbedienza alla decisione dell'autorità vittima di infortunio inesigibile malgrado lesioni salute perturbamento della circolazione pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
Mario Sero; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura in merito all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
e alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAFORA LUIGI nato a CROTONE il 11/10/1994 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; i letto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Biafora avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dal difensore, Avv. Mario Sero; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente confutativi e riproduttivi di profili di censura in merito all'elemento psicologico del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e alla configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda, quanto al primo motivo, pagina 5 in cui, sulla base della ricostruzione dei fatti, non contestata dal ricorrente, e delle risultanze della perizia sulla sua imputabilità, si afferma chiaramente che l'imputato, una volta compreso che i militari avevano richiesto l'intervento di un'ambulanza affinché si verificassero le sue condizioni di salute, si era volontariamente opposto all'atto dell'ufficio, esercitando violenza e minaccia; quanto al secondo motivo, si veda, invece, pagina 6 in cui la Corte territoriale, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha escluso l'arbitrarietà dell'atto compiuto dagli operanti i quali, rinvenendo l'imputato riverso a terra, si sono limitati a chiamare un'ambulanza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 2025 Il Consi tensore I