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Ordinanza — n. 13505/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13505/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13505/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANO COSIMO nato a NAPOLI il 21/08/1983 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINOh •ato alle •arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Cosimo Vitagliano, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Vitagliano, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall'assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13505/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di AVELLINOh •ato alle •arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Cosimo Vitagliano, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Vitagliano, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall'assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato.

Parole chiave

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messa in libertà provvisoria legittimità della carcerazione preventiva misura sostitutiva della detenzione assistenza riabilitativa domanda d'asilo di rom contributo alimentare provvisorio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGLIANO COSIMO nato a NAPOLI il 21/08/1983 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di AVELLINOh •ato alle •arti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024, con cui il Magistrato di sorveglianza di Avellino rigettava l'istanza di applicazione provvisoria dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da Cosimo Vitagliano, ai sensi dell'art. 47, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Ritenuto che il ricorso di Vitagliano, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti dell'ordinanza impugnata da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l'applicazione provvisoria della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con un provvedimento interlocutorio, giustificato dall'assenza di situazione di eccezionalità legittimanti la concessione del beneficio penitenziario invocato dal condannato.

Ritenuto, in ogni caso, che i provvedimenti di rigetto delle istanze di applicazione provvisoria di una misura alternativa alla detenzione non sono impugnabili, come costantemente affermato da questa Corte, secondo cui: «In materia di esecuzione della pena, non è impugnabile il rigetto della domanda di applicazione provvisoria della misura alternativa della detenzione domiciliare, in quanto avente natura meramente interlocutoria» (Sez. 1, n. 30525 del 11/05/2018, Pillai, Rv. 273145 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Cosimo Vitagliano deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i