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Ordinanza — n. 13501/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for social danger assessment violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13501/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maria Francesca Giordano's appeal inadmissible regarding her conviction for resisting a public official and other offenses. The lower court had imposed a three-month arrest sentence based on her prior criminal record and the immediate investigative findings which showed her untrustworthiness. The Supreme Court rejected the argument that the social danger assessment violated procedural rules, noting the evidence clearly excluded any possibility of a positive prognostic judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.; Art. 76 d.lgs. 159/2011: An appeal challenging a criminal sentence based on alleged violations of social danger assessment rules is inadmissible when the lower court's decision is supported by clear evidence of the defendant's untrustworthiness and prior criminal history.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility social danger assessment resisting public official procedural logic rules Cassa delle ammende prior criminal record prognostic judgment exclusion prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 81, secondo comma, cod. pen.
Art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv.
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MARIA FRANCESCA nato a ALBA il 18/12/1993 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso la sentenza del 13 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza impugnata, condannava Maria Francesca Giordano alla pena di tre mesi di arresto, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dalle Forze dell'ordine - così come richiamate nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputata, che risultava gravata da numerosi precedenti, tra l'altro, riguardanti resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, violenza privata, furto aggravato, interruzione di pubblico servizio. Ritenuto che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, il giudizio di pericolosità sociale veniva formulato dal Giudice di appello nel pieno rispetto delle emergenze probatorie, evidenziandosi, a pagina 6 del provvedimento censurato, che l'inaffidabilità dell'imputata e la reiterazione delle condotte illecite escludevano «la possibilità di svolgere un positivo giudizio prognostico [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Maria Francesca Giordano deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis