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Sentenza — n. 13500/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13500/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RESCHINI ALESSANDRO CRISTIANO nato a MILANO il 29/02/1968 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano - pronunciandosi a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 20 dicembre 2023 -, riqualificato il reato contestato ad Alessandro Cristiano Reschini, ai sensi dell'art. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), condannava l'imputato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative al trattamento sanzionatorio irrogato ad Alessandro Cristiano Reschini, che non teneva conto dell'intervenuta riqualificazione dell'ipotesi delittuosa ascrittagli, che comportava la rivalutazione complessiva del disvalore della vicenda criminosa oggetto di contestazione.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13500/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nelle more, il procedimento deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. risulta accertato il 6 giugno 2017. Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interamente alla data di celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di Reschini, pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riscossione di pene pecuniarie revoca della sospensione condizionale sanzioni penali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Né sussistono, allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RESCHINI ALESSANDRO CRISTIANO nato a MILANO il 29/02/1968 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 settembre 2024, con la quale la Corte di appello di Milano - pronunciandosi a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 20 dicembre 2023 -, riqualificato il reato contestato ad Alessandro Cristiano Reschini, ai sensi dell'art. 217, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.), condannava l'imputato alla pena di un anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non può ritenersi inammissibile, attesa l'astratta plausibilità delle censure difensive, relative al trattamento sanzionatorio irrogato ad Alessandro Cristiano Reschini, che non teneva conto dell'intervenuta riqualificazione dell'ipotesi delittuosa ascrittagli, che comportava la rivalutazione complessiva del disvalore della vicenda criminosa oggetto di contestazione.

Nelle more, il procedimento deve ritenersi estinto per prescrizione, tenuto conto del fatto che il reato di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. risulta accertato il 6 giugno 2017. Considerati, in particolare, il titolo di reato, l'epoca di commissione e il prolungamento per gli atti interruttivi il termine massimo prolungato della prescrizione dell'ipotesi delittuosa oggetto di contestazione è interamente alla data di celebrazione del presente procedimento. La declaratoria di estinzione del reato può essere adottata in questa sede processuale, in quanto la difesa di Reschini, pur non avendo espressamente sollecitato tale pronunzia, non ha manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva del reato.

Né sussistono, allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso