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Ordinanza — n. 13499/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against deportation order as it seeks new substantive review of expulsion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13499/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Sergey Zlashchenko's appeal against a deportation order inadmissible. The lower court had correctly assessed that no physical danger existed upon return to Ukraine and noted Zlashchenko's history of violent crimes and immigration violations. The Supreme Court rejected the appeal because it attempted to trigger a prohibited new substantive evaluation of the expulsion's prerequisites rather than challenging specific legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; Appeals against deportation orders in Italy are inadmissible if they seek to provoke a new substantive evaluation of the expulsion's prerequisites rather than challenging specific legal errors.

Parole chiave

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deportation appeal substantive review inadmissible appeal expulsion prerequisites Italian immigration law allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Art. 19 T.U. imm.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che non esistevano pericoli per l'incolumità fisica del ricorrente in conseguenza del suo rientro nel Paese d'origine, rilevanti ai sensi dell'art. 19 T.U.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZLASHCHENKO SERGEY nato il 26/09/1983 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 ottobre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'opposizione proposta da Sergey Zlashchenko avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Roma il 18 marzo 2024, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.). Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione nel merito dei presupposti applicativi del provvedimento di espulsione, adottato a titolo di misura alternativa alla detenzione, dovendo il ricorrente scontare una pena residua inferiore a due anni.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente il compendio informativo, evidenziando che non esistevano pericoli per l'incolumità fisica del ricorrente in conseguenza del suo rientro nel Paese d'origine, rilevanti ai sensi dell'art. 19 T.U. imm., così come modificato dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173. Ritenuto che l'anagrafe giudiziaria di Zlashchenko impone di ritenere corretto il giudizio di pericolosità sociale formulato nei suoi confronti, atteso che il ricorrente, come evidenziato a pagina 3 del provvedimento impugnato, sino «al 2019 ha ininterrottamente commesso reati [...] anche violenti contro il patrimonio e la persona ribellandosi all'Autorità e violando la disciplina dell'immigrazione [...]».

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sergey Zlashchenko deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si determina in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci