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Ordinanza — n. 13492/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13492/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13492/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASO EGIDIO nato a TARANTO il 26/01/1980 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce rigettava la richiesta avanzata da Egidio De Biaso, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui ai punti 1 e 2, pur riguardando analoghe fattispecie associative, non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto del fatto che le relative condotte illecite riguardavano la partecipazione di De Biaso a due consorterie mafiose differenti, il Clan Pascali e il Clan Cesario, nei quali il ricorrente risultava inserito in epoche diverse e in contesti criminali eterogenei.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13492/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto da Egidio De Biaso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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organizzazione criminale concorso ideale criminalità persistente esclusione dal consorzio allegazioni di persecuzione contraddittorie infrazioni uniche e continuate

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce rigettava la richiesta avanzata da Egidio De Biaso, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BIASO EGIDIO nato a TARANTO il 26/01/1980 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive versate in atti, proposto avverso l'ordinanza del 3 dicembre 2024, con la quale la Corte di appello di Lecce rigettava la richiesta avanzata da Egidio De Biaso, finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. Ritenuto che le ipotesi di reato di cui ai punti 1 e 2, pur riguardando analoghe fattispecie associative, non risultavano tra loro omogenee sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione, tenuto conto del fatto che le relative condotte illecite riguardavano la partecipazione di De Biaso a due consorterie mafiose differenti, il Clan Pascali e il Clan Cesario, nei quali il ricorrente risultava inserito in epoche diverse e in contesti criminali eterogenei.

Ritenuto che laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di De Biaso, non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e 'sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Egidio De Biaso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis