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Ordinanza — n. 13488/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13488/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13488/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 25 ottobre 2023, confermava la pena di dieci mesi di reclusione irrogata a Sonny Rizzi e rigettava l'istanza di sostituzione della pena irrogata con la misura sostitutiva della detenzione domiciliare. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura sostitutiva della pena detentiva irrogata a Sonny Rizzi, che risultano vagliati dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze processuali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13488/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che la Corte di appello di Bologna valutava correttamente il compendio informativo acquisito, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente ed evidenziando, a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «alla luce del curriculum criminale dell'imputato, le sanzioni sostitutive proposte non siano idonee [...] e non assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Ritenuto che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzione sostitutiva sanzioni penali individualizzazione della commisurazione penale riduzione della pena pene condizionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZI SONY nato a MOTTA DI LIVENZA il 08/10/1992 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 10 luglio 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 25 ottobre 2023, confermava la pena di dieci mesi di reclusione irrogata a Sonny Rizzi e rigettava l'istanza di sostituzione della pena irrogata con la misura sostitutiva della detenzione domiciliare. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura sostitutiva della pena detentiva irrogata a Sonny Rizzi, che risultano vagliati dalla Corte di appello di Bologna nel rispetto delle emergenze processuali.

Ritenuto che la Corte di appello di Bologna valutava correttamente il compendio informativo acquisito, richiamando l'elevata caratura criminale del ricorrente ed evidenziando, a pagina 2 del provvedimento impugnato, che «alla luce del curriculum criminale dell'imputato, le sanzioni sostitutive proposte non siano idonee [...] e non assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Ritenuto che, ai fini della concessione di una pena sostitutiva, non si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 dell'11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Sonny Rizzi deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec