Ordinanza — n. 13486/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINO VALENTINO nato a AVELLINO il 29/09/1999 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Il ricorso in esame è stato proposto da Valentino Vicino avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 ottobre 2024, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui le parti processuali concordavano la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Ritenuto che, nel giudizio di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi di appello, riguardanti la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata al ricorrente e l'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13486/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., con cui le parti processuali concordavano la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Ritenuto che, nel giudizio di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi di appello, riguardanti la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata al ricorrente e l'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINO VALENTINO nato a AVELLINO il 29/09/1999 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame è stato proposto da Valentino Vicino avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29 ottobre 2024, ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui le parti processuali concordavano la pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione. Ritenuto che, nel giudizio di appello, le parti raggiungevano un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi di appello, riguardanti la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata al ricorrente e l'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi.
Ritenuto che il ricorso risulta proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ritenuto che occorre l'inammissibilità delle doglianze, analoghe a quelle in esame, incentrate sull'omessa valutazione delle condizioni processuali legittimanti l'adozione, di un provvedimento di proscioglimento dell'imputato, ex art. 129 cod. proc. pen., per le quali si deve richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui:
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello Fabio, Rv. 276102 - 01).
Ritenuto che la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano, in base al disposto dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Valentino Vicino deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile-in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d