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Ordinanza — n. 13485/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13485/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13485/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSARIO nato a NAPOLI il 30/09/1971 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 gennaio 2024, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da Rosario Marra - finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento impugnato -, applicava la pena di quindici anni di reclusione per le decisioni di cui ai punti 1, 2, 4 e la pena di quattro anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per le decisioni di cui ai punti 5 e 6; nel resto, l'istanza di applicazione del vincolo invocato dal condannato veniva rigettata.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13485/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento impugnato -, applicava la pena di quindici anni di reclusione per le decisioni di cui ai punti 1, 2, 4 e la pena di quattro anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per le decisioni di cui ai punti 5 e 6; nel resto, l'istanza di applicazione del vincolo invocato dal condannato veniva rigettata.

Parole chiave

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correità attività criminosa reato continuato crimine organizzato altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 gennaio 2024, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da Rosario Marra - finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA ROSARIO nato a NAPOLI il 30/09/1971 avverso l'ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa il 16 gennaio 2024, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da Rosario Marra - finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1-7 del provvedimento impugnato -, applicava la pena di quindici anni di reclusione per le decisioni di cui ai punti 1, 2, 4 e la pena di quattro anni di reclusione e 1.200,00 euro di multa per le decisioni di cui ai punti 5 e 6; nel resto, l'istanza di applicazione del vincolo invocato dal condannato veniva rigettata.

Ritenuto preliminarmente che, laddove il vincolo della continuazione sia invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati, direttamente o indirettamente collegati a un'organizzazione mafiosa, analogamente al caso di Rosario Marra, non è sufficiente il riferimento all'astratta omogeneità dei reati, occorrendo «una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569 - 01).

Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione riteneva correttamente sussistente il vincolo della continuazione tra le condotte illecite giudicate dalle sentenze di cui ai punti 2 e 4 del provvedimento impugnato con quella relativa alla decisione di cui al punto 1, attesa la preordinazione sottostante a tali comportamenti criminosi, derivante dalla loro riconducibilità alla sfera di operatività del Clan Lago. Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione riteneva correttamente sussistente il vincolo della continuazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze di cui ai punti 5 e 6 dell'ordinanza impugnata, atteso che i fatti di reato risultavano omogenei e collegati funzionalmente tra loro, pur non essendo riconducibili alla sfera di operatività del Clan Lago, nel quale il ricorrente gravitava.

Ritenuto che il Giudice dell'esecuzione non riteneva la condotta illecita giudicata dalla sentenza di cui al punto 3 del provvedimento impugnato collegata funzionalmente ai comportamenti criminosi relativi alle decisioni di cui ai punti 1, 2 e 4, essendosi concretizzata in un contesto consortile camorristico differente da quello riconducibile al conflitto armato sviluppatosi tra il Clan Lago e il Clan Ma rfella .Ritenuto, infine, che il Giudice dell'esecuzione non riteneva la condotta illecita giudicata dalla sentenza di cui al punto 7 collegata funzionalmente ai residui comportamenti criminosi, essendosi concretizzata a notevole distanza di tempo da tali fatti di reato.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da Rosario Marra deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen