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Ordinanza — n. 13477/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13477/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13477/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE; Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Giuliano Castellino alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 13477/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuliano Castellino deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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partecipazione politica contributi per le attività di vigilanza pubblica istigazione a delinquere agitazione politica partecipazione al reato reati contro la volontà popolare

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Giuliano Castellino non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO CENTONZE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2024, con la quale la Corte di appello di Roma confermava la condanna di Giuliano Castellino alla pena di un anno di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte territoriale, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;

Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell'immediatezza dei fatti dal personale della Questura di Roma - che, il 26 aprile 2021, accertava la partecipazione di Giuliano Castellino a una manifestazione di commemorazione della morte di un militante fascista, in violazione delle prescrizioni impostegli con la misura della sorveglianza speciale del 18 gennaio 2021 - risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell'imputato. Ritenuto che il disvalore della condotta illecita di Giuliano Castellino non consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata e non permetteva di prefigurare la particolare tenuità dell'offesa, rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuliano Castellino deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso