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Ordinanza — n. 13475/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and non-constitutional penalty issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13475/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a sentence imposed after a settlement agreement, arguing issues regarding waived grounds, non-evaluation of release conditions, and penalty determination. The court ruled that complaints about waived reasons or penalties not constituting illegality are inadmissible when they do not challenge the sanction's legality.

Regesto Legislator

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Art. 599bis c.p.p.; Art. 610, comma 5bis c.p.p.: Appeals against settlement judgments are inadmissible for waived grounds, non-evaluation of release conditions, or penalty determinations that do not constitute illegality.

Parole chiave

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settlement agreement appeal inadmissible grounds waived reasons penalty determination Cassation procedure revisione della sentenza penale ritiro della querela penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599bis c.p.p.
Art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990
Art. 75, comma 2, D.Lgs. 159/2011
Art. 610, comma 5bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZULLO ANTONIO nato a ROMA il 10/01/1983 avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle.arti• udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Antonio Marzullo ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e dall'art.75, comma 2, d.lgs. 6 ottobre 2011, n.159. L'unitario motivo di ricorso, attinente alla contestazione in ordine alla sussistenza del reato contestato al capo B), va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'