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Ordinanza — n. 13474/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13474/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13474/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MANTA (CUI 064145U) nato il 04/04/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Diop Manta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Genova ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in continuazione con quella giudicata con sentenza n.3697/2024 dello stesso Tribunale. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla contestazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in punto di non occasionalità.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13474/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in continuazione con quella giudicata con sentenza n.3697/2024 dello stesso Tribunale. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla contestazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in punto di non occasionalità.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti disturbo depressivo ricorrente criminalità persistente trattamento residenziale delle dipendenze incapacità di discernimento

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MANTA (CUI 064145U) nato il 04/04/1997 avverso la sentenza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Diop Manta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Genova ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in continuazione con quella giudicata con sentenza n.3697/2024 dello stesso Tribunale. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla contestazione in ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto in punto di non occasionalità.

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid, Rv. 283023). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de