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Ordinanza — n. 13471/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13471/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO DIEGO nato a NAPOLI il 30/11/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROtdato avviso alle partiS udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Diego D'Onofrio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod. proc. pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13471/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena traffico di cocaina contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO DIEGO nato a NAPOLI il 30/11/1990 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROtdato avviso alle partiS udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Diego D'Onofrio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod. proc. pen.. Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102;

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'