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Ordinanza — n. 13469/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic violation of law regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13469/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible without procedural formalities. The defendants argued that the lower court failed to verify conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such generic challenges to plea bargain sentencing are inadmissible because the law strictly limits appeal grounds to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing in plea bargain proceedings are inadmissible if based solely on a generic claim of failure to verify acquittal conditions, as the law restricts review to expressly listed legal violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing inadmissible appeal generic violation of law acquittal conditions Cassation procedure imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: OUSSAII KARIM (CUI030J6SB) nato il 15/01/1984 EL HAKIRI OUAJDI (CUI 048DCW9) nato il 08/11/1991 MHAMDI MAHER (CUI 01M4YCS) nato il 13/08/1983 avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle part717A udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Karim Oussaii, Ouajdi El Hakiri e Maher Mhamdi hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di Perugia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo articolato nei rispettivi ricorsi attiene alla generica in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci