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Ordinanza — n. 13468/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and reiterating arguments already made.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13468/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained only impermissible re-evaluations of evidence and repeated arguments from the second instance. The lower court had already analyzed intercepted conversations to prove the defendant's role as an intermediary in drug trafficking. The court rejected the appeal on the grounds that interpreting factual context is a core function of the trial judges, not the appellate body.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p., n. 2, lett. b): An appeal is inadmissible if it merely re-evaluates facts already decided by the court of appeal or reiterates arguments previously presented, as the interpretation of factual context belongs exclusively to the trial judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of facts intercepted conversations drug trafficking role of intermediary appellate review limits procedural economy imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 73, D.P.R. 309/1990
Art. 61, n. 11 quater c.p.
Art. 416bis, n. 1 c.p.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone
Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L.
Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L. Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURINGA DOMENICO nato a ROSARNO il 01/07/1948 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Domenico Curinga ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dalrart.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravato ai sensi dell'art.61, n.11quater e 416bis n.1 cod.pen. L'unitario motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare il concorso nell'attività di cessione - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale; la quale ha rilevato il carattere decisivo da attribuire al contenuto delle conversazioni intercettate anteriormente e posteriormente rispetto al sequestro dello stupefacente, idonei a dimostrare che l'imputato avesse assunto il ruolo di intermediario tra cedente e cessionario, Rilevando, sul punto, che, quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (Sez. 5, n. 13912 del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270;

Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L. Rv. 286599); aspetti sui quali il motivo di impugnazione si appalesa sostanzialmente aspecifico, richiamando ulteriori elementi di fatto già svalorizzati dalla Corte territoriale con motivazione non manifestamente illogica. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d