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Ordinanza — n. 13466/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13466/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGAS FEDERICO (CUI 05XSXB2) nato a ROMA il 05/04/1993 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Federico Ligas ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/1990. Il primo motivo, attinente al mancato inquadramento del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13466/2025 — snpen · Corte di Cassazione: n.309/1990. Il primo motivo, attinente al mancato inquadramento del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie sanzione penale pena per traffico di stupefacenti confisca dei proventi di reato altri reati partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGAS FEDERICO (CUI 05XSXB2) nato a ROMA il 05/04/1993 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Federico Ligas ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/1990. Il primo motivo, attinente al mancato inquadramento del fatto sotto la specie di quello previsto dall'art.73, comma 5, T.U. stup., deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, con motivazione non illogica, la Corte ha ritenuto insussistenti le condizioni per la riqualificazione del fatto in considerazione delle circostanze già rappresentate dal giudice di primo grado, in riferimento agli elementi idonei a denotare l'inserimento dell'imputato in una continua e organizzata attività di spaccio. Parimenti inammissibile è il motivo inerente alla concreta dosimetria della pena, in riferimento alla riconosciuta circostanza attenuante di cui all'art.73, comma 7, T.U. stup. e alla mancata applicazione della diminuzione nella misura massima prevista.

Sul punto, va ricordato che la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 23885101); nel caso di specie, con valutazioni non illogiche e non tangibili in questa sede, la Corte territoriale ha dato atto dei criteri posti alla base del suddetto potere discrezionale, riferendosi ai criteri di commisurazione previsti dall'art.133 cod.pen. e posti anche a fondamento della quantificazione della pena base.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così