Ordinanza — n. 13462/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONESANTE OKIZO nato il 09/08/1997 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA'dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Okizo Onezante ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.628, commi 2 e 3, n.1, cod.pen. e dagli artt. 582 e 585, commi 1 e 2 e 61, n.2, cod.pen. nonché ai reati previsti dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 629 cod.pen.. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla quantificazione della pena, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13462/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e dagli artt. 582 e 585, commi 1 e 2 e 61, n.2, cod.pen. nonché ai reati previsti dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 629 cod.pen.. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla quantificazione della pena, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONESANTE OKIZO nato il 09/08/1997 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA'dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Okizo Onezante ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha applicato la pena concordata, ai sensi dell'art.599bis cod.proc.pen., in relazione ai reati previsti dall'art.628, commi 2 e 3, n.1, cod.pen. e dagli artt. 582 e 585, commi 1 e 2 e 61, n.2, cod.pen. nonché ai reati previsti dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e 629 cod.pen.. L'unitario motivo di ricorso, attinente all'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito e alla quantificazione della pena, va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Ciò in quanto, avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170) Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso