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Ordinanza — n. 13454/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13454/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13454/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIZIO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/04/1984 avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; Giuseppe Patrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13454/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze ritiro della querela penale esame di cassazione pericolo di traffico di stupefacenti impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRIZIO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 15/04/1984 avverso la sentenza del 06/12/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA/dato avviso alle partij udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giuseppe Patrizio ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Foggia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all'art.610, comma 5bis, cod.proc.pen.. Difatti, l'unico motivo di ricorso attiene alla generica contestazione in ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen..

Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337;

Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso