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Ordinanza — n. 13452/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13452/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13452/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIOLI EUGENIO nato a PAGANI il 03/07/1985 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; I. Eugenio Ferraioli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi di ricorso devono ritenersi complessivamente inammissibili in quanto gli stessi, inerenti alla penale responsabilità dell'imputato, sono del tutto aspecifici, contenendo gli stessi una tautologica contestazione del congruo percorso motivazionale seguito dal giudice d'appello Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13452/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Eugenio Ferraioli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi di ricorso devono ritenersi complessivamente inammissibili in quanto gli stessi, inerenti alla penale responsabilità dell'imputato, sono del tutto aspecifici, contenendo gli stessi una tautologica contestazione del congruo percorso motivazionale seguito dal giudice d'appello Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena difetto di motivazione sanzioni pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento alle vittime di reati motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAIOLI EUGENIO nato a PAGANI il 03/07/1985 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI; I.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Eugenio Ferraioli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. I due motivi di ricorso devono ritenersi complessivamente inammissibili in quanto gli stessi, inerenti alla penale responsabilità dell'imputato, sono del tutto aspecifici, contenendo gli stessi una tautologica contestazione del congruo percorso motivazionale seguito dal giudice d'appello Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 marz