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Ordinanza — n. 13442/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13442/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13442/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1980 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di annullamento e sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024 nei confronti di Antonio Cerbone, ritenendo superato tale provvedimento da quello successivo del 4 ottobre 2024 avente ad oggetto il cumulo e, comunque, evidenziando che il predetto ordine di esecuzione aveva ad oggetto delitto ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.; letto il motivo di ricorso; rilevato che: il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale Cerbone è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l'affidamento terapeutico; l'unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato; non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all'avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13442/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 4 bis ord. pen.; letto il motivo di ricorso; rilevato che: il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale Cerbone è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l'affidamento terapeutico; l'unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato; non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all'avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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sospensione di pena abbandono del procedimento penale remissione della pena revisione della sentenza penale adeguamento della pena concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERBONE ANTONIO nato a NAPOLI il 30/03/1980 avverso l'ordinanza del 20/11/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di annullamento e sospensione dell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 28 luglio 2024 nei confronti di Antonio Cerbone, ritenendo superato tale provvedimento da quello successivo del 4 ottobre 2024 avente ad oggetto il cumulo e, comunque, evidenziando che il predetto ordine di esecuzione aveva ad oggetto delitto ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.; letto il motivo di ricorso; rilevato che: il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza difensiva, ha indicato una pluralità di rationes decidendi, ritenendo non dovuta la sospensione ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. in ragione del titolo del reato per il quale Cerbone è stato condannato e perché lo stesso non poteva chiedere l'affidamento terapeutico; l'unico motivo di ricorso è reiterativo di argomenti già disattesi soffermandosi, in particolare, sulla circostanza che avrebbe avuto diritto alla sospensione senza, tuttavia, indicare i presupposti idonei a contrastare la motivazione del provvedimento impugnato; non risulta efficacemente contrastata, inoltre, la ragione relativa all'avvenuto superamento, per effetto del provvedimento del 4 ottobre 2024, di quello oggetto di impugnazione in questa sede; considerato che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos