Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's prior waiver of the liability claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the claim regarding the defendant's criminal liability. The appellate court had already ruled on the remaining sanctions, noting the appellant's explicit renunciation of the liability argument. Consequently, the court held that this waiver precluded any re-examination of that specific issue, leading to the dismissal of the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: A party's explicit waiver of a specific ground of appeal precludes the court from re-examining that issue, rendering the appeal inadmissible regarding the waived portion.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 31/01/2000 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la sentenza oggetto di impugnazione ha dato atto della rinuncia del ricorrente ai motivi proposti in punto di responsabilità originariamente proposti con il primo motivo; conseguentemente, in termini ineccepibili, la Corte di appello ha preso in considerazione esclusivamente le censure aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio; ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, viene proposta censura per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al profilo della penale responsabilità dell'imputato, ossia proprio quello avente ad oggetto il motivo di appello rinunciato secondo la, incontestata, ricostruzione dello svolgimento del processo compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la rinuncia del motivo concernente l'affermazione di responsabilità preclude il riesame di tale parte dell'impugnata decisione, dovendo il motivo rinunciato considerarsi come mai avanzato; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d