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Ordinanza — n. 13437/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13437/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the appellant, Francesco Toscano, rather than by a registered defense attorney. The court noted that the relevant procedural code requires such appeals to be exclusively signed by qualified lawyers to avoid inadmissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney procedural code court costs registered lawyer signatory requirement requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO FRANCESCO nato a REGGIO CALABRIA il 25/02/1985 avverso l'ordinanza del 17/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA_ dato avviso-alle udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Francesco Toscano, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/02/