Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant, Raffaele Perfetto, argued for the review of the lower court's order, but the court found a violation of mandatory procedural rules requiring specialized legal representation for appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court, as such signature is mandatory under penalty of inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERFETTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 26/07/1971 avverso l'ordinanza del 04/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Raffaele Perfetto, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/