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Ordinanza — n. 13434/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fixed payment term for conditional sentence suspension due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13434/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had set a one-year deadline for fulfilling a civil compensation obligation tied to a suspended sentence, which the appellant challenged citing lack of financial means and the term's incongruity. The court ruled that these arguments constitute factual disputes or requests for proportionality adjustments that must be raised before the execution judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 165, comma 6, cod. pen.; Art. 163 cod. pen.: The cassation court lacks jurisdiction to review the length of the payment term for conditional sentence obligations, as such matters are factual or require proportionality assessments reserved for the execution judge.

Parole chiave

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conditional sentence suspension payment term fixation civil compensation obligation cassation inadmissibility execution judge jurisdiction termine di sospensione restituzione del termine scaduto pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 165, comma 6, cod. pen.
Art. 163 cod. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA ANGELO nato a BENEVENTO il 05/11/1990 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha fissato in un anno, a decorrere dall'irrevocabilità dello stesso provvedimento, il termine entro il quale Angelo Lauria avrebbe dovuto effettuare il pagamento, in favore della parte civile, della provvisionale alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 18 agosto 2022, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 23 novembre 2023, irrevocabile il 23 aprile 2024; letto il ricorso; rilevato che: il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell'art. 165, comma sesto, cod. pen. secondo cui spetta al giudice che ha emesso la sentenza stabilire il termine entro il quale gli obblighi ai quali è subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti;

è stato affermato che «in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza» (Sez.

U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01); il ricorso oppone al provvedimento una circostanza meramente fattuale in ordine alla mancanza di mezzi idonei a fare fronte all'obbligo imposto con la sentenza di condanna, oltre che la generica deduzione della non congruità del termine di un anno ai fini dell'adempimento; si tratta di argomenti che non determinano alcun vizio di legittimità del provvedimento suscettibile di essere dedotto in questa sede potendo, semmai e in presenza delle condizioni di legge, essere fatti valere innanzi al giudice dell'esecuzione; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.