Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the appellant rather than by a registered defense attorney. The appellant argued for personal submission, but the court noted that Articles 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure mandate representation by a qualified lawyer for appeals to the Cassazione. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis, resulting in a fine and the payment of court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Criminal appeals to the Court of Cassazione must be signed by a defense attorney registered in the special roll; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIGLIAROLO VINCENZO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1974 avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA(dato avviso alle parti; _vr udita la relazione svol a dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso ricorso; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da Vincenzo Vigliarolo, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/