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Ordinanza — n. 13427/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution judge's mandatory revocation of suspended sentence due to new crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to revoke the suspended sentence. The appellant argued that the trial judge should have revoked the benefit since the new crimes were known to them, but the Court ruled that revocation is mandatory for subsequent crimes regardless of prior knowledge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.; The execution judge must revoke the conditional suspension of sentence when a new non-suspended conviction occurs within the statutory period, irrespective of whether the trial judge was aware of the new offense.

Parole chiave

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conditional suspension revocation execution judge powers subsequent crime mandatory revocation criminal procedure law suspended sentence inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic
Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi
pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv.
Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are
Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANDI ANDREA nato a NAPOLI il 02/05/1990 avverso l'ordinanza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n..1, cod. pen. nei confronti di Andrea Landi in relazione al beneficio concesso con sentenza del 25 settembre 2017, irrevocabile il 12 novembre 2018; letto il ricorso; rilevato che: la revoca del beneficio è stata giustificata con la sopravvenuta condanna a due anni di reclusione per i delitti di atti persecutori e lesioni personali, commessi, il primo, a partire dal 2020 con condotta perdurante, il secondo in data 20 settembre 2020, e dunque nei cinque anni successivi alla irrevocabilità della sentenza che ha disposto il beneficio; correttamente è stato indicato il motivo della revoca nella previsione dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.; l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto contesta il potere del giudice dell'esecuzione di revocare la sospensione condizionale in quanto la precedente condanna era nota al giudice di merito che ha pronunciato la seconda il quale avrebbe, quindi, dovuto revocare il beneficio, non potendovi provvedere il giudice dell'esecuzione; ritenuto che: contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, deve essere ribadito che «la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione» (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682); più specificamente, rileva il principio per cui, «nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca» (Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi, Rv. 279053;

Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156); manifestamente infondato è anche il motivo sulla mancanza di motivazione del provvedimento impugnato atteso che, dalla cronologia dei provvedimenti rilevanti nel caso di specie, per come riportati nell'ordinanza, risulta l'esatta scansione temporale delle sentenze che assumono rilievo ai fini di interesse; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell