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Ordinanza — n. 13424/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to pending serious criminal proceedings. The court rejects the request for probation because the applicant has pending serious criminal cases. The court rules the appeal inadmissible due to lack of specific grounds to overturn the lower court's decision. The decision emphasizes that pending serious proceedings preclude probation eligibility. The court upholds the lower court's discretion regarding probation measures. The ruling confirms that pending serious cases prevent probation admission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13424/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant probation. The applicant, Martino, had previously been granted probation but it was revoked in 2018 due to pending serious criminal proceedings. The court found the lower court's reasoning logical and sufficient, noting the applicant's current pending cases for serious offenses outweighed his past good behavior. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354: Probation measures require a positive prognosis of resocialization, which is precluded by the existence of pending serious criminal proceedings against the convicted person.

Parole chiave

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probation measure pending criminal proceedings resocialization prognosis serious offenses Court of Cassation inadmissible appeal criminal record assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv.
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto
Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, M.
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione
354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv.
Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, Pattaro
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
284500) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINO FRANCESCO nato a CROTONE il 08/07/1979 avverso l'ordinanza del 24/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;

«ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174, conforme Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). deve essere considerato e ribadito, che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151;

Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924). le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante; se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di ammissione alla più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale sul rilievo che Martino è gravato da precedenti penali e a suo carico risultano anche diversi procedimenti pendenti per fatti gravi e recenti, è stato ammesso, in passato all'affidamento in prova al servizio sociale e la misura gli è stata revocata il 26 luglio 2018; conseguentemente, il condannato è stato ammesso alla detenzione domiciliare; a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare la genericità della motivazione del provvedimento e le sue incongruenze, senza precisarne il contenuto, la rilevanza e, dunque, l'idoneità a scardinare il contenuto della complessiva motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr