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Ordinanza — n. 13423/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to tardy submission of defense memorandum exceeding statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13423/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense's written memorandum was filed late, violating the strict time limits set by the Code of Criminal Procedure. The appellant, Santo Cavallo, sought the recognition of a suspended sentence from the appellate court acting as an execution judge, arguing the trial judge failed to address the request. The court rejected this request on procedural grounds, noting that suspended sentences can only be granted by the trial judge based on specific statutory conditions, not during execution proceedings, and ruled the delay rendered the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 610, 611 c.p.p.; The appeal is inadmissible if the defense memorandum is filed after the statutory deadline, regardless of the substantive merits of the request regarding the scope of judicial competence.

Parole chiave

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tardive memoria difensiva inammissibilita ricorso sospensione condizionale pena giudice cognizione giudice esecuzione remissione della pena revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. proc. pen.
richiamato dall'art. 610 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento davanti a questa Sezione;
art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
art. 610 cod. proc. pen
richiamato dall'art. 610 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio
pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (fra le molte, Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO SANTO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 04/10/1964 avverso l'ordinanza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; letta la memoria del difensore depositata il 17 febbraio 2025; rilevato che: preliminarmente deve essere dichiarata la tardività della memoria depositata oltre il termine di cui all'art. 611 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 610 cod. proc. pen. che disciplina il procedimento davanti a questa Sezione;

Santo Cavallo ha chiesto alla Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in ordine al quale, il giudice della cognizione aveva omesso completamente di provvedere; ritenuto che: la sospensione condizionale della pena può essere riconosciuta esclusivamente dal giudice della cognizione, che deve valutare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive richieste dall'art. 163 cod. pen., mentre, in sede esecutiva, il beneficio può essere concesso solo in applicazione della disciplina del concorso formale o della continuazione (fra le molte, Sez. 7, n. 31091 del 15/10/2020, Cavataio, Rv. 279875); alla luce di tale, incontroverso, orientamento della giurisprudenza di questa Corte, i due motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati; considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così