Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific facts supporting generic mitigating circumstances claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing a violation of procedural criteria. The court rejected this because the appellant failed to provide specific facts or elements to justify a different conclusion beyond general assertions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 133 cod. proc. pen.: The refusal of generic mitigating circumstances is admissible when the judge finds no positive elements regarding the offender's personality or the crime's nature, and the appeal lacks specific factual allegations to overturn this assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANDITA GIORGIO nato a BRINDISI il 10/10/1994 avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di primo grado emessa nei confronti di Giorgio Candita limitatamente alla quantificazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione Delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02); a ciò deve aggiungersi il richiamo all'ulteriore arresto in base al quale «l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse» (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stentano, Rv. 195339); inoltre, appare pertinente il richiamo all'orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto riferimento alla negativa personalità del ricorrente, nonché alle circostanze con le quali è avvenuta la confessione dell'imputato; a fronte di tali considerazioni, il ricorrente ha proposto una censura che si è limitata a dedurre la mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati allo scopo di giustificare una diversa conclusione;considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a