Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the non-prosecution defense was not raised in the second instance trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Lauria's appeal inadmissible because he failed to request the non-prosecution defense under Article 131-bis of the Penal Code during the appellate proceedings. Lauria argued that this defense should have been applied due to the minor nature of the offense, but the court noted that such defenses must be raised before the second instance judge. Consequently, the court ruled that the defense cannot be introduced for the first time in cassation, leading to the dismissal of the appeal and a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: The defense of non-prosecution based on the particular triviality of the offense cannot be raised for the first time in cassation if the relevant article was in force at the time of the appealed judgment, nor does the trial court have an obligation to examine it absent a specific request.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURIA VINCENZO nato a GRUMO APPULA il 28/02/1992 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; con il motivo di ricorso, Lauria lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che: non risulta che la causa di esclusione della punibilità sia stata chiesta nel giudizio di appello; la censura è inammissibile alla luce del condiviso orientamento secondo cui «in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773); considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così