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Ordinanza — n. 13417/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds attacking persuasive quality of appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13417/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Romano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's refusal to acquit him and deny mitigating circumstances regarding the possession of baseball bats, arguing the reasoning was insufficient. The court rejected these claims as generic, citing established precedent that only specific defects like lack of motivation or manifest illogicity are admissible, excluding attacks on the persuasiveness or adequacy of the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975; Art. 131 bis cod. pen.; In cassation appeals, only censure regarding the lack of motivation, its manifest illogicity, or its contradiction are admissible, rendering inadmissible all complaints attacking the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor of the reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility generic grounds inadmissible appellate reasoning defects mitigating circumstances denial possession of weapons imbarcazioni da diporto porto abusivo di armi risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975
Art. 131 bis cod. pen.
110 del 1975 e, dunque, sulla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
110 del 1975 e, dunque, sulla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015
280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv.
Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
(Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a NAPOLI il 27/05/1972 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; rilevato che: a fronte della condanna per il reato di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, Salvatore Romano propone quattro motivi di ricorso; il primo motivo ha ad oggetto la mancata pronuncia assolutoria in favore del ricorrente e si pone in termini di estrema genericità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che si sofferma adeguatamente sugli elementi essenziali fondanti l'affermazione di penale responsabilità, con particolare riferimento alla mancata giustificazione del possesso degli oggetti di cui al capo di imputazione; il motivo di censura risulta essere stato proposto in violazione dei cosanti principi affermati da questa Corte in punto di limiti di cognizione di questa Corte;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento»; i giudici di appello hanno congruamente motivato anche sull'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 e, dunque, sulla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. richiamando la natura degli oggetti rinvenuti, la pluralità degli stessi e i precedenti dell'imputato; sul punto vale richiamare l'orientamento per cui il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02); analogamente deve dirsi per il quarto motivo, avendo la Corte di appello ampiamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'orientamento per cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), a fronte del quale il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa