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Ordinanza — n. 13416/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding detention at home suspension due to health reasons and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance had ratified a provisional suspension of home detention for health reasons after the original order was not renewed. The Court found the lower tribunal properly evaluated the social danger posed by the appellant's repeated violations of home detention rules. Consequently, the appeal regarding the procedural validity and the substantive decision on the suspension was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 21 cod. proc. pen.; Art. 47 ter ord. pen.; Art. 147 cod. pen.: The Court of Cassation holds that a Tribunal of Surveillance may ratify a provisional suspension of home detention for health reasons even if the original order was issued by a different Tribunal, provided the decision is logically motivated and based on a valid assessment of social danger and the condemned's conduct.

Parole chiave

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Tribunal of Surveillance Home Detention Suspension Health Reasons Procedural Inadmissibility Social Danger Assessment Violation of Prescriptions Detention at Home allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter ord. pen.
Art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen.
Art. 21 cod. proc. pen.
nei confronti di Vito Rondinone; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi, rispettivamente, per vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica (il primo) e violazione di legge processuale, con specifico riguardo all'art. 21 cod.
art. 21 cod. proc. pen
nei confronti di Vito Rondinone; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi, rispettivamente, per vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica (il primo) e violazione di legge processuale, con specifico riguardo all'art. 21 cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONDINONE VITO nato a LODI il 09/01/1974 avverso l'ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Potenza ha ratificato il decreto di sospensione della detenzione domiciliare per motivi di salute emesso, in via provvisoria, dal Magistrato di sorveglianza di Potenza il 2 ottobre 2024 e non prorogato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Lecce del 19 dicembre 2023 con il quale era stata disposta la detenzione domiciliare a termine ai sensi degli artt. 47 ter ord. pen. e 147, comma primo, n. 2, cod. pen. nei confronti di Vito Rondinone; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi, rispettivamente, per vizio di motivazione contraddittoria o manifestamente illogica (il primo) e violazione di legge processuale, con specifico riguardo all'art. 21 cod. proc. pen. (il secondo); ritenuto che: con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato sulla ratifica del provvedimento provvisorio emesso dal Magistrato di sorveglianza e valutato la ricorrenza delle condizioni per la prosecuzione della detenzione domiciliare a termine; l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha ammesso Rondinone alla detenzione domiciliare a termine in data 19 dicembre 2023 e, a seguito di plurime comunicazioni di notizie di reato relative a violazioni varie delle prescrizioni imposte al condannato, il Magistrato di sorveglianza di Potenza ha sospeso il predetto provvedimento di ammissione alla misura alternativa; il Tribunale di sorveglianza ha ampiamente motivato in relazione alla rilevanza delle violazioni e alla loro idoneità a dimostrare la pericolosità sociale del condannato e la sua mancata adesione al percorso rieducativo; la prima censura tende a sollecitare a questa Corte una rinnovata valutazione della rilevanza dei fatti per i quali il ricorrente è stato deferito all'Autorità giudiziaria a ragione delle plurime violazioni delle prescrizioni imposte con l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare a termine; la revoca della misura trova giustificazione non già nella mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, nel fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa provvisoriamente ammessa; il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tale principio dando congrua motivazione della propria decisione; sostanzialmente, il provvedimento impugnato, ha deciso in merito alla detenzione domiciliare del condannato per motivi di salute in conseguenza del provvedimento di sospensione ritualmente adottato di Magistrato di sorveglianza di Potenza, con la conseguenza che alcun profilo di incompetenza può ritenersi sussistente per avere il Tribunale di sorveglianza pronunciato, con l'ordinanza impugnata, sulla detenzione domiciliare per motivi di salute originariamente ammessa da altro Tribunale; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle