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Ordinanza — n. 13415/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing outside the statutory forty-five-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed on September 9, 2024, exceeding the forty-five-day deadline. The appellant argued for a specific computation of time, but the court applied the general rule that the appeal period begins the day after the appellate court's reasoning is reserved for deposit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 172, comma 4, cod. proc. pen.: The appeal period commences the day following the deadline for reserving the reasoning, and appeals filed after this period are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limit reserving reasoning procedural deadline court costs fine

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022
585 (Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di, Rv.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPINI AGOSTINO nato a NAPOLI il 22/08/1986 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI'dato avvisif alle pcir udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che si procede de plano; ritenuto che: il ricorso è inammissibile per essere stato depositato fuori termine ex artt, 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi del combinato disposto degli artt. 585 e 544, comma 3, cod. proc. pen. il termine per proporre impugnazione era di quarantacinque giorni decorrenti dalla scadenza del termine entro il quale la Corte di appello ha riservato il deposito della motivazione (termine con scadenza il 22 maggio 2024); il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere presentato entro il 7 luglio 2024; va richiamato il principio per cui in tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett.c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585 (Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di, Rv. 283273 - 01); il ricorso risulta essere stato presentato il 9 settembre 2024 ed è, pertanto, tardivo; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos