Cassation Court dismisses appeal for genericity regarding detention conditions and pandemic impact under Art. 35 ter Ord. Pen.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the petitioner. The petitioner argued that the lower court failed to examine specific reasons for the detention conditions claim and did not evaluate the impact of the pandemic on the period of imprisonment. The court rejected these arguments as generic, noting the petitioner failed to identify decisive circumstances omitted by the trial court or explain the specific relevance of the pandemic to the request under Article 35 ter of the Prison Order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 ter ord. pen.; Art. 36 ord. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and precise; generic allegations of failure to examine reasons or lack of evaluation of specific circumstances, without identifying the decisive elements omitted, result in inadmissibility for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELISSANO DANIELE ANTONIO nato a SUPERSANO il 31/07/1966 avverso l'ordinanza del 03/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile per genericità il reclamo proposto il 30 marzo 2024 avverso il provvedimento dell'Il marzo 2024 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Lecce ha accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di Daniele Antonio Melissano ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. relativamente a periodi di carcerazione subiti in condizioni umane e degradanti; letto il ricorso con il quale sono stati articolati due motivi con i quali sono stati promiscuamente dedotti vizi di violazione di legge e difetti motivazionali del provvedimento impugnato; ritenuto che: il primo motivo di ricorso è privo di specificità in quanto lamenta la mancata disamina delle ragioni addotte a sostegno del reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza, omettendo, tuttavia, di indicare quali circostanze decisive siano state pretermesse dalla disamina dei giudici di merito; anche la seconda censura non si sottrae alla identica valutazione, tenuto conto che, il ricorrente, del tutto genericamente, ha eccepito la mancata valutazione, da parte del Magistrato di sorveglianza, del periodo di detenzione durante la pandemia da Covid-19, senza specificare l'incidenza di tale circostanza ai fini della domanda avanzata ai sensi dell'art. 35 ter ord. pen. sostanziandosi, il motivo di ricorso, in una generica deduzione della violazione del diritto di difesa, oltre che del diritto di libertà di esercizio della professione nei confronti del difensore del condannato; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co